a cura di Franco Corvino |
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Speciale (Parte 2^) |
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
L’intervenuta abrogazione, ai sensi dell’art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall’1 gennaio 1993, dell’art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con vicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell’art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l’emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, Ë ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell’art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell’art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilavando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 674 c.p., essendo già presente nell’ordinamento giuridico, per sÈ ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicchË, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poichÈ verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale). (Cass. Pen., Sez. I, 2 settembre 1994, n. 9460) [RV0302]
*** Destinatario della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 78 c.s. Ë il conducente del veicolo ed a lui, pertanto, incombe l’obbligo dell’osservanza del disposto della norma medesima. (Fattispecie in tema di guida di autobotte da parte di autista dipendente del proprietario del veicolo). Al conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose incombe l’obbligo di accertare non solo alla partenza, ma anche in ogni fase del viaggio la presenza degli estintori tanto pi˜ quando la situazione della strada sia tale da far apparire possibile un loro distacco e l’eventuale perdita. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 giugno 1972, n. 1059) [RV0302]
*** E’ punibile ai sensi dell’art. 78, comma quinto, cod. strad. chi circoli trasportando merci pericolose su veicolo non conforme alle prescrizioni per detti trasporti e ciò sia nel caso di trasporto su veicolo destinato permanentemente a tale servizio, sia nel caso di trasporto su veicolo solo occasionalmente adibito a tale servizio, attese le finalità delle rigorose disposizioni dettate per la sicurezza dei trasporti, che deve essere garantita in ogni caso. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 gennaio 1976, n. 33) [RV0302]
*** E’ ravvisabile la responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 78 cod. strad. nel caso in cui venga illegittimamente maggiorato il serbatoio di automezzi adibiti al trasporto di merci pericolose anche se, in concerto, non venga trasportato un quantitativo di tali merci eccedente i limiti fissati dal regolamento di esecuzione del codice della strada per ciascuna categoria di veicoli. (Cass. Pen., Sez. IV, 10 marzo 1975, n. 604) [RV0302]
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
In materia di circolazione stradale, ed in tema di equipaggiamento degli autoveicoli, le luci di posizione e quella d’illuminazione della targa rispondono a funzioni ed esigenze diverse, niente affatto intercambiabili. E’ da escludere, pertanto, che la luce bianca, pi˜ interna e pi˜ piccola, predisposta per illuminare la targa di identificazione del veicolo, possa adempiere, convenientemente alla funzione di segnalazione di un autoveicolo (nella specie autocarro), e della relativa sagoma, cui sono preposte le luci rosse di posizione, pi˜ intense e marginali. (Cas. Pen., Sez. IV, 15 marzo 1989, n. 3746) [RV0302]
*** Risponde della contravvenzione di cui all’art. 45 colui che circoli anche in ora diurna alla guida di un veicolo fornito di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione del tutto o in parte incapaci di funzionare, perchÈ l’inefficienza anche solo parziale dei congegni costituisce un caso di non conformità alle prescrizioni di legge e produce gli stessi effetti dell’assoluta mancanza. La legge pone a carico del conducente due obblighi ben distinti: quello di rendere il veicolo idoneo alla circolazione in ora notturna fornendolo dei prescritti dispositivi e controllandone l’efficienza, e quello di usarli quando essi siano necessari. Conseguentemente, se la circolazione del veicolo non provvisto dei prescritti dispositivi o fornito di dispositivi del tutto o in parte inefficienti avviene in ora notturna, il conducente commette due distinte violazioni. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 1962) [RV0302]
*** La disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 47 costituisce norma rigida, la cui applicabilità non Ë subordinata ad alcuna condizione, tranne quella che si tratti di veicoli appartenenti alle categorie indicate dalla norma medesima. Pertanto il conducente che circoli con veicolo munito, di dispositivo silenziatore ovvero non conforme alle prescrizioni Ë punibile anche se non si sia concretamente verificata nessuna molestia alle persone per il rumore eccessivo. (Cass. Pen., Sez. IV, 19 giugno 1962) [RV0302]
*** In base alla corretta interpretazione dell’art. 50 c.s., che impone al conducente di procedere con i pneumatici in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza, l’acquirente di un autoveicolo – specie se usato – deve controllare personalmente, o pretendere che il venditore dia ampie rassicurazioni in proposito, sullo stato dei pneumatici, al fine di constatare che anche all’interno questi non presentino lesioni. L’omissione delle suddette cautele può integrare, in caso di incidente causato dallo scoppio di un pneumatico, comportamento colposo penalmente rilevabile. La regola di condotta sopra riprodotta non Ë però applicabile a colui che guida provvisoriamente l’autovettura altrui (con la conseguente esclusione della configurabilità di un concorso di colpa), essendo legittima la presunzione di tale conducente che i controlli necessari siano stati effettuati dal proprietario. (Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 1977, n. 1088) [RV0302]
Dati di identificazione
Il veicolo ricettato, al quale siano state apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l’art. 240 cpv n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti uffici della direzione generale della M.C.T.C. di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzione dell’ufficio stesso, in base all’art. 74, comma 3, c.s., e si viene così a rimuovere in segnale esteriore della contraffazione apportata al veicolo. (Cass. Pen., Sez. II, 18 gennaio 1997, n. 4314) [RV0302]
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
La sanzione prevista dal comma 3 dell’art. 78 nuovo c.s. per il caso di circolazione con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, Ë applicabile a prescindere da qualsiasi nesso di causalità con la responsabilità del verificarsi di un incidente stradale. (Fattispecie di circolazione avvenuta con pneumatici diversi da quelli prescritti dalla carta di circolazione). (Pret. Civ. Di Macerata, Sez. dist. Civitanova Marche, 3 febbraio 995, n. 69) [RV0302]
*** L’inoltro della domanda di omologazione di modifiche alle caratteristiche strutturali indicate sul documento di circolazione, non Ë sufficiente a consentire la regolare circolazione del veicolo, essendo necessario a questo fine il superamento della prescritta visita a prova. (Pret. Civ. Bologna, 15 novembre 1993, n. 1231) [RV0302]
*** Il potere di sottoporre a “visita e prova” i veicoli a motore di cui siano state modificate le caratteristiche indicate dalla carta di circolazione, Ë previsto dall’art. 56 T.U. 15 giugno 1959, n. 393 a tutela esclusiva dell’interesse pubblico della sicurezza stradale; pertanto tale accertamento Ë richiesto solo allorchÈ l’amministrazione intende autorizzare il cambiamento, dovendosi in tal caso verificare che gli accorgimenti tecnici usati siano in grado di assicurare la tutela dell’interesse pubblico dianzi indicato e non anche quando il tipo stesso di cambiamento non rientra tra quelli compatibili con la salvaguardia dell’interesse pubblico perseguito. (Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 1987, n. 449) [RV0302]
*** L’art. 78, comma terzo, del codice della strada configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole la prescritte visite e prove, finalizzate all’approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive. Tale verifica non può essere sostituita dalla revisione prevista dall’art. 80 dello stesso codice, che consiste in un controllo periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. N(Cass. Civ., Sez. III, 30 maggio 2000, n. 7186) [RV0302]
*** La sanzione prevista dall’art. 78 terzo comma, nuovo c.s., Ë applicabile unicamente qualora la modifica alle caratteristiche costruttive si riferisca a quelle contestualmente indicate sia nel certificato di omologazione o di approvazione, sia nella carta di circolazione. (Fattispecie relativa alla sostituzione del volante originario con un tipo “sportivo”). (Giudice di Pace Santhià, 18 novembre 2000) [RV0302]
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Costituisce caratteristica del veicolo tutto ciò che Ë inerente alla funzione e all’uso cui esso Ë destinato. In particolare i pannelli di segnalazione necessari per i veicoli che trasportano merci pericolose, devono considerarsi elementi integranti di tali veicoli, ne consegue che, in caso di inosservanza, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all’ultimo comma dell’art. 78 cod. strad. ancorchÈ il veicolo circoli a vuoto o con un carico di merce non pericolosa. (Cass. Pen., Sez. IV, 13 maggio 1975, n. 1302) [RV0302]
Revisioni
Costituisce obbligo del conducente di veicoli a motore accertare, prima dell’inizio dell’attività di guida, che il veicolo sia stato presentato alla revisione. (Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 1980, n. 11585) [RV0302]
*** L’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione incombe al proprietario, ma in caso di inosservanza deve ritenersi responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 55, comma quinto, c.s., anche il conducente non proprietario. Questi, infatti, prima di porsi alla guida, come ha l’obbligo di assicurarsi della idoneità del veicolo alla circolazione, così ha il dovere di accertare l’esistenza di tutte le condizioni atte a legittimare la circolazione del veicolo stesso, e, fra queste, l’adempimento della prescritta revisione. (Cass. Pen., Sez. IV, 9 dicembre 1964) [RV0302]
*** La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell’autoveicolo entro un certo termine non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione. Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 55 c.s., con la conseguente insussistenza della violazione prevista dal successivo art. 58, comma 9. (Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 1995, n. 11060) [RV0302]
*** La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell’autoveicolo entro un certo termine (art. 55, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione (art. 65, c.s.). Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 58, nono comma stessa legge. (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 1994, n. 2876) [RV0302]
*** In tema di falso documentale in atto pubblico, tale deve ritenersi l’attestazione di effettuata revisione su un veicolo, ai sensi dell’art. 55 c.s. (testo unico 15 giugno 1959, n. 393), apposta sulla carta di circolazione, perchÈ concerne l’attestazione di un’attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale che ha formato l’atto o di un fatto avvenuto in sua presenza. (Cass.l Pen., Sez. IV, 30 novembre 1989, n. 16766) [RV0302]
*** I termini previsti dal comma terzo dell’art. 80 del nuovo codice della strada entro i quali dev’essere disposta la revisione delle autovetture rappresentano il limite massimo non superabile, salva la facoltà del Ministro dei trasporti, cui la norma Ë immediatamente rivolta, di stabilire tempi pi˜ brevi in sincronia con le direttive comunitarie. (Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 1999, n. 12322) [RV0302]
Destinazione ed uso dei veicoli
Il trasporto di persone mediante autoveicoli rientra nell’ambito del “servizio di piazza” quando vi sia offerta al pubblico della prestazione, nei limiti territoriali della provincia di immatricolazione, e l’offerta medesima sia ivi direttamente raccolta dall’utente, ancorchÈ per un percorso che vada al di là di detti limiti (art. 105 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740). Tale rapporto, pertanto, non Ë configurabile,verificandosi la diversa ipotesi del noleggio di vettura con conducente (con la consequenziale ricorrenza dell’infrazione di cui all’art. 57 quarto comma del c.s.), ove l’offerta al pubblico dell’esercente il servizio di tassì, anche se effettuato nella provincia, sia altrove raccolta dall’utente (sia pure per il tramite di un mandatario locale). (Cass. Civ., Sezioni Unite, 13 febbraio 1991, n. 1508) [RV0302]
*** Il provvedimento col quale, ai sensi dell’art. 57, comma 2, c.s., approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, l’Ispettorato per la motorizzazione civile può, riconoscendo la sussistenza di una situazione eccezionale che lo giustifichi, autorizzare l’impiego di linea di autobus destinati a noleggio con conducente, in servizio e viceversa, ha carattere discrezionale, con la conseguenza che le situazioni soggettive riferibili all’aspirante al provvedimento stesso non hanno la consistenza dei diritti, ma quella degli interessi legittimi, la cui tutela può essere demandata soltanto in sede di giurisdizione amministrativa. (Cass. Civ., Sez. Unite, 25 luglio 1994, n. 6937) [RV0302]
*** Il prolungamento di un preesistente servizio non porta normalmente alla istituzione di una nuova autolinea, soprattutto se l’estensione del percorso sia di entità modesta rispetto all’originario sviluppo chilometrico dei servizi e non risultino modificate le finalità dell’autolinea prolungata; pertanto, in tale ipotesi, il prolungamento del percorso non pone in essere un nuovo servizio da assentirsi con un autonomo atto di concessione. Il secondo comma dell’art. 57 c.s., il quale prescrive che in via eccezionale gli autobus destinati a noleggio con conducente possano essere impiegati in servizio di linea e viceversa, trova applicazione per la soddisfazione di un’esigenza che abbia carattere fuori della normalità, sia che consista nella richiesta di un trasporto eccezionale, sia che consista nella richiesta di un trasporto in una zona che versi in condizioni eccezionali, tenendo però presente che l’impiego consentito dalla norma deve avere carattere temporaneo e non può stabilizzarsi per un lungo periodo di tempo senza perdere il suo carattere eccezionale e violare l’intento del legislatore di tenere distinti gli autobus destinati a servizio di noleggio da quelli destinati a servizio di linea. (Cons. Stato 21 gennaio 1969, n. 1456) [RV0302]
*** E’ ipotizzabile il concorso materiale tra i reati di cui all’art. 86 del t.u. leggi di P.S. (esercizio di noleggio da rimessa senza la prescritta autorizzazione) ed all’art. 57 c.s. (destinazione di autoveicolo ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione) (Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 1962) [RV0302]
*** Non Ë fondata, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, comma 6, del D.L.G. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), perchÈ non invade le competenze attribuite alle regioni in materia di linee automobilistiche di interesse regionale nella parte in cui prevede l’autorizzazione della direzione generale della M.C.T.C. a che gli autocarri possano essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. (Corte cost., 5 gennaio 1993, n. 2) [RV0302]
Uso proprio
Non Ë consentito il rilascio della carta di circolazione di cui all’art. 58 c.s. in favore di un’agenzia di viaggi e turismo che intenda avvalersi di autobus per l’esclusivo servizio di trasporto dei turisti facenti capo alla sua organizzazione. (Trib. Civ. di Firenze, 2 aprile 1987) [RV0302]
Locazione senza conducente
Il reato di cui all’art. 665 c.p., configurabile, in base al combinato disposto degli artt. 158, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e 86, del T.U. di P.S., approvate con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche a carico di chi eserciti attività di noleggio da rimessa senza conducente, essendo privo della prescritta licenza comunale, concorre con la violazione amministrativa prevista dall’art. 57, quarto comma, c.s., a carico di chi adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso. Diverso Ë infatti l’oggetto delle due norme in questione, essendo la prima diretta a sanzionare l’esercizio indebito di una certa attività da parte di un soggetto non abilitato e la seconda a sanzionare l’uso indebito della cosa in sÈ. (Cass. Pen., Sez. I, 20 gennaio 1993, n. 5035) [RV0302]
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
Nel vigore del T.U. 15 giugno 1959, n. 393 (abrogato codice della strada), l’attività di noleggio con conducente, sebbene esercitata mediante autoveicoli destinati ad “uso privato” ex art. 57, comma 1, n. 1, non necessariamente integra un servizio privato, dovendo essere qualificata, invece, come “servizio pubblico” quando sia svolta per finalità di interesse generale. Pertanto, legittimamente l’attività suddetta viene gestita da un’azienda comunale o provinciale, essendo funzionale all’esigenza di provvedere alle pubbliche comunicazioni nell’ambito dell’ente territoriale. (Cass. Civ., Sez. I, 9 agosto 1994, n. 7349) [RV0302]
Servizio di linea per trasporto persone
L’autorizzazione del noleggio occasionale per servizio “fuori linea”, con riguardo ad “autobus” immatricolato per servizio di linea di interesse regionale, che l’art. 57 del c.s. affidava all’Ispettorato della motorizzazione civile, rientra fra le funzioni amministrative che sono state trasferite alle regioni con gli artt. 1 e 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, e, pertanto, nell’ambito della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 maggio 1980, n. 71, deve essere rilasciata dal consorzio di bacino, cui la relativa funzione Ë stata delegata. (Cass. Civ., Sez. I, 11 marzo 1991, n. 25560) [RV0302]
*** Il prolungamento di un preesistente servizio non porta normalmente alla istituzione di una nuova autolinea, soprattutto se l’estensione del percorso sia di entità modesta rispetto all’originario sviluppo chilometrico dei servizi e non risultino modificate le finalità dell’autolinea prolungata; pertanto, in tale ipotesi, il prolungamento del percorso non pone in essere un nuovo servizio da assentirsi con un autonomo atto di concessione. (Cons. di Stato 17 marzo 1970, n. 190) [RV0302]
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
La disposizione dell’art. 88, comma 2, parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all’art. 46 L. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacchÈ l’attività Ë lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all’interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime. (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 1999, n. 4904) [RV0302]
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